Descrizione
I genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, dei minori di 14 anni, in considerazione dell'età di questi ultimi, del loro grado di autonomia e dello specifico contesto, nell'ambito di un processo volto alla loro autoresponsabilizzazione, possono autorizzare le istituzioni del sistema nazionale di istruzione a consentire l'uscita autonoma dei minori di 14 anni dai locali scolastici al termine dell'orario delle lezioni. L'autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza.
L'autorizzazione, salva revoca, rimane valida per tutto il ciclo di studi.
ATTENZIONE
Gestione di casi particolari
- alunni NON iscritti al servizio mensa: l’autorizzazione consente di lasciare la scuola e di rientrare poi per le lezioni pomeridiane
- alunni trasportati: con la sottoscrizione al servizio di trasporto le famiglie hanno già rilasciato analoga autorizzazione limitatamente alla salita/discesa e sosta alle fermate. L’autorizzazione rilasciata alla scuola, invece, consente, su comunicazione del genitore su libretto personale, di lasciare uscire lo studente in autonomia e di non essere fatto salire sul mezzo.
- uscita in orario scolastico: per le uscite in orario scolastico (es. per visite specialistiche...), l’autorizzazione NON vale perché non è al termine delle lezioni. Pertanto, lo studente dovrà essere ritirato dal genitore o altro adulto delegato compilando l’apposito modulo sul libretto personale e consegnato al docente dell’ultima ora di lezione.
- uscita durante il tempo mensa: se lo studente è iscritto al servizio, per l’uscita si deve seguire la procedura del punto 3 in quanto il tempo scuola è considerato continuativo (es. 8.00 – 16.00)